Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 44
TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie
La spesa straordinaria di L. 5,000,000 di cui al citato art. 42 della legge 21 giugno 1906, n. 255 , e' ridotta alla somma di lire 1.050,000 corrispondente agli stanziamenti iscritti nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1007-908, giusta la tabella A della legge 19 luglio 1907, n. 549 .