Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 6
Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
Nel bilancio del Ministero delle finanze e' stanziato per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.