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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 60

TITOLO III. Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Calabria

Van krachtOfficiële tekst

Le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi direttamente, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplato dalle leggi 31 marzo 1904, n. 340, e 25 giugno 1906, n. 255 , e dalla presente. Il rimborso della spesa, anticipata dallo Provincie e dai Comuni sara' fatto senza interessi dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l'opera avrebbe dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per ciascun esercizio previsti nel piano medesimo. Il versamento allo Stato dell'eventuale contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata ai sensi del presente articolo, sara' effettuato a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui avra' avuto luogo il pagamento di rimborso della spesa anticipata. I progetti dei lavori saranno compilati a cura della Provincia o dei Comuni, che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori. In ciascun progetto sara' computata, per spesa di compilazione, di direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni. Il collaudo delle opere sara' eseguito, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, da un funzionario del genio civile, il quale dovra' accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal Ministero.