Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 68
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai 200 metri quadrati. Nessun proprietario e nessuna famiglia potra' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.