Legge 24 dicembre 1908, n. 752 Art. 3
Gli impiegati del vecchio Comune verranno assegnati agli uffici dei nuovi. I dritti acquisiti saranno loro rispettati. Qualora venisse riconosciuta l'utilita' di provvedere a taluni pubblici servizi in modo collettivo e si formasse a tal fine un consorzio fra i vari comuni, potranno esservi adibiti degli impiegati del Comune cessante.