Legge 29 marzo 1928, n. 621 Art. 4
Con decreti del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sara' provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati. Contro i decreti suddetti non e' ammesso gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.