Legge 20 marzo 1930, n. 521 Art. 2
La presente legge entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Grandi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco.