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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 59Mutui

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Van krachtOfficiële tekst

Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda all'intendenza di finanza, che la trasmette all'istituto di credito prescelto dall'interessato.