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Legge 15 febbraio 1958, n. 46 · Legge 15 febbraio 1958, n. 46 — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 Art. 21

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Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari piu' favorevoli disposizioni in vigore.