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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 21Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti

Capo II SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA

Van krachtOfficiële tekst

Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.