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Legge 18 aprile 1975, n. 110 · Legge 18 aprile 1975, n. 110 — Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Legge 18 aprile 1975, n. 110 Art. 21Distrazione o sottrazione di armi

Van krachtOfficiële tekst

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.