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Legge 6 febbraio 1979, n. 42 · Legge 6 febbraio 1979, n. 42 — Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 6 febbraio 1979, n. 42 Art. 21

Van krachtOfficiële tekst

Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) potra' continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potra' essere collocato fuori ruolo. Tale collocazione cessera' nel momento in cui l'OPAFS sara' posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale. Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa restera' a carico dell'OPAFS.