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Legge 5 agosto 1981, n. 464 · Legge 5 agosto 1981, n. 464 — Particolari indennita' in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile

Legge 5 agosto 1981, n. 464 Art. 2Reperibilita'

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Al fine di soddisfare le esigenze del traffico aereo il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, anche con qualifiche dirigenziali, inquadrato nel ruolo dei direttori di aeroporto puo' essere incluso in appositi turni di reperibilita' per non meno di sette e per non piu' di quindici giorni al mese. Per ogni giornata di reperibilita' e' corrisposta agli interessati una indennita' di L. 6.000 lorde. Con decreto del Ministro dei trasporti sara' disciplinato l'obbligo della reperibilita'.