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Legge 10 febbraio 1982, n. 39 · Legge 10 febbraio 1982, n. 39 — Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi

Legge 10 febbraio 1982, n. 39 Art. 13Lavori di lieve entita'

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All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. ((4)) Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.

------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000."