Legge 27 aprile 1982, n. 243 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'atto stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'atto stesso.