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Legge 6 ottobre 1982, n. 752 · Legge 6 ottobre 1982, n. 752 — Norme per l'attuazione della politica mineraria

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 Art. 13

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Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64)) . Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.