Legge 26 luglio 1984, n. 413 Art. 21Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi
TITOLO II LE CONTRIBUZIONI
L'Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.