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Legge 29 marzo 1985, n. 113 · Legge 29 marzo 1985, n. 113 — Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))

Legge 29 marzo 1985, n. 113 Art. 7Rapporto di lavoro e norme di tutela

Van krachtOfficiële tekst

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.

2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.

3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.