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Legge 13 luglio 1995, n. 295 · Legge 13 luglio 1995, n. 295 — Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa

Legge 13 luglio 1995, n. 295 Art. 8Entrata in vigore

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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.