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Legge 25 febbraio 2000, n. 39 · Legge 25 febbraio 2000, n. 39 — Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati

Legge 25 febbraio 2000, n. 39 Art. 3

Van krachtOfficiële tekst

1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:

a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;

b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attivita' connesse e conseguenti;

c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

2. Lo Stato persegue le finalita' di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni:

a) il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946;

b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Nota all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 maggio 1946 reca: "Costituzione del Consorzio del bergamotto con sede in Reggio Calabria".