IT · Legge 21 luglio 2000, n. 205
Legge 21 luglio 2000, n. 205 — Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Inhoud
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3 Disposizioni generali sul processo cautelare
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 Disposizioni in materia di giurisdizione
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali
- Art. 10 Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 14 Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo
- Art. 15 Pubblicita' dei pareri del Consiglio di Stato
- Art. 16
- Art. 17 Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa
- Art. 18 Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
- Art. 19 Carichi di lavoro dei magistrati
- Art. 20 Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 21 Estensione ai magistrati amministrativi della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario
- Art. 22 Copertura finanziaria