Legge 18 agosto 2000, n. 237 Art. 2Norma transitoria
1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.
1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.