Legge 29 novembre 2001, n. 436 Art. 2
1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304 .
Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304 , e' il seguente: "3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalita' di cui all' art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. 4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2".
Verwijst naar
- Legge 29 novembre 2001, n. 436 Art. 1
- Legge 29 novembre 2001, n. 436 Art. 33