IT · Legge 31 luglio 2002, n. 179
Legge 31 luglio 2002, n. 179 — Disposizioni in materia ambientale
Inhoud
- Art. 1 Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- Art. 2
- Art. 3 Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti
- Art. 4 Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato
- Art. 5 Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente
- Art. 6 Programma strategico di comunicazione ambientale
- Art. 7 Norme in materia di inquinamento acustico
- Art. 8 Funzionamento delle aree marine protette
- Art. 9 Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola
- Art. 10 Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso
- Art. 11 Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio
- Art. 12 Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo
- Art. 13 Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria
- Art. 14 Disposizioni in materia di siti inquinati
- Art. 15 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
- Art. 16 Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico
- Art. 17 Bonifica del sito di Portovesme
- Art. 18 Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare
- Art. 19 Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
- Art. 20 Istituzione del Reparto ambientale marino
- Art. 21 Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera
- Art. 22 Siti minerari abbandonati
- Art. 23 Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Art. 24 Smaltimento dei rifiuti sanitari
- Art. 25 Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
- Art. 26 Disposizioni relative a Venezia e Chioggia
- Art. 27 Piano straordinario di telerilevamento
- Art. 28 Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
- Art. 29 Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183
- Art. 30 Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Art. 31 Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali
- Art. 32 Copertura finanziaria