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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 · Legge 27 dicembre 2002, n. 289 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 18Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli

CAPO III PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI

Van krachtOfficiële tekst

1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica e' pari a 50 euro.