Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 79Limiti di impegno
CAPO V FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.