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Legge 14 luglio 2017, n. 110 · Legge 14 luglio 2017, n. 110 — Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. (17G00126)

Legge 14 luglio 2017, n. 110 Art. 2Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

Van krachtOfficiële tekst

1. All' articolo 191 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 191 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale.».