Legge 14 luglio 2017, n. 110 Art. 2Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale
1. All' articolo 191 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 191 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale.».
Verwijst naar
- Legge 14 luglio 2017, n. 110 Art. 191