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Legge 10 novembre 2025, n. 167 · Legge 10 novembre 2025, n. 167 — Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (25G00174)

Legge 10 novembre 2025, n. 167 Art. 21Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Capo III Deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente

Van krachtOfficiële tekst

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 , con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191 , recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonche' della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonche' nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 117 della Costituzione ;

b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonche' dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze gia' previsti dalle disposizioni vigenti;

c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;

d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;

e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori e ambiti lavorativi;

f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonche' dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;

g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilita' propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attivita' di prevenzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 , e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 , e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.

Note all' art. 21: - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999. - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999, n. 185. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 recante: «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999. - La legge 26 aprile 1974, n. 191 recante: «Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1974. - Per i riferimenti all' articolo 117 della Costituzione , si vedano le note all'articolo 3. - Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 1956.