Regio decreto 14 gennaio 1875, n. 992 Art. 2
Fino a che durino gli effetti della legge del 30 aprile 1874, n. 1920 , restano abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 25 dello statuto suddetto. Pel tempo stesso e' abrogata quella parte dello articolo 19 che stabilisce la somma di numerario in cassa potere essere ridotta ad un quarto della somma totale formata dai biglietti in circolazione, dai conti correnti e dai biglietti a ordine pagabili a vista.