Regio decreto 17 gennaio 1875, n. 995 Art. 2
La banca agricola di Casalmaggiore e' ammessa a godere dei privilegi concessi alle societa' e agli istituti di credito agrario dalla legge del 21 giugno 1869, n. 5160 .
La banca agricola di Casalmaggiore e' ammessa a godere dei privilegi concessi alle societa' e agli istituti di credito agrario dalla legge del 21 giugno 1869, n. 5160 .