Regio decreto 27 agosto 1884, n. 2661 Art. 2
La Scuola e' posta sotto l'immediata sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale provvede al personale insegnante e dirigente con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'insegnamento della ginnastica. Alle armi provvede il Ministero della Guerra, al locale e relativo arredamento il Municipio di Roma.