Regio decreto 29 agosto 1893, n. 480 Art. 2
E' approvato lo statuto organico di detta opera Pia, in data 26 marzo 1893, composto di dodici articoli, con le seguenti variazioni: All'art. 2 si aggiunga: «Le domande di ammissione devono essere corredate dell'atto di nascita, del certificato di appartenenza al comune e di un attestato medico comprovante la subita vaccinazione e l'esenzione da malattie contagiose. L'accettazione dei bambini agiati non potra' farsi con pregiudizio di quella dei bambini poveri, i quali ultimi sono inoltre tenuti a presentare il certificato d'indigenza.» All'art. 7, dopo le parole «spettano all'amministrazione,» si aggiunga un capoverso cosi' concepito: «L'accettazione dei bambini.» L'art. 8 e' soppresso. Il detto statuto sara' munito di visto e sottoscritto, di ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 29 agosto 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 21 novembre 1893. Reg. 193. Atti del Governo a f. 141. Petrecca. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armo'. G. Giolitti.
Verwijst naar
- Regio decreto 29 agosto 1893, n. 480 Art. 7
- Regio decreto 29 agosto 1893, n. 480 Art. 8