Regio decreto 17 marzo 1907, n. 194 Art. 21
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.