Regio decreto 19 aprile 1907, n. 151 Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.