Regio decreto 10 novembre 1907, n. 580 Art. 21
Nel caso in cui il Governo cessasse di concorrere al mantenimento della scuola il personale eccedente quello indicato nell'attuale tabella organica dell'Istituto cessera' dalle sue funzioni. Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico del Governo, un assegno non maggiore della meta' ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sara' fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico. In questo caso il materiale di proprieta' della scuola sara' ceduto gratuitamente all'ente istituto professionale Omar.