Regio decreto 13 febbraio 1908, n. 97 Art. 15
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. Perche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre, che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi, sono agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.