Regio decreto 5 marzo 1908, n. 106 Art. 25
Sara' in facolta' del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 solo nel primo anno di esercizio della R. scuola. Nel caso di detta deroga, per ogni nomina dovra' essere sentita la Giunta di vigilanza. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1908. VITTORIO EMANUELE. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.