Regio decreto 24 settembre 1908, n. 446 Art. 2
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante d'entrambe le dette scuole e per quelle del personale di servizio del ginnasio il comune di Rimini versera' annualmente all'erario dello Stato L. 15,976 per il ginnasio e L. 11,018.80 per la scuola tecnica, garantendo quanto al primo L. 1900 e quanto alla seconda L. 4000 come introito per tasse scolastiche. Il detto Comune provvedera' inoltre direttamente a quanto gl'incombe per legge e a termini delle Convenzioni 20 settembre 1908 per il mantenimento delle scuole medesime.