Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599 Art. 21
Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli generali indicati al precedente articolo 20 avverra' in base al grado da ciascuno ricoperto al 1° luglio 1923, nei ruoli separati di cui alla tabella D, secondo l'anzianita' nel grado stesso. Tale anzianita', per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, e' determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe. In caso di parita' nelle date di nomina, l'anzianita' viene regolata secondo le norme di cui al terzo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 . Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli separati di cui all'art. 13 e in quello transitorio di cui all'art. 14 ha effetto in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto del passaggio nei ruoli medesimi, sentendo l'ordine di anzianita' risultante dai rispettivi ruoli di provenienza, salvo quanto dispone il precedente articolo 19 nei casi di trasferimento di ruolo ai termini dell'articolo medesimo. Agli effetti del presente articolo tutte le promozioni disposte ai sensi dell'art. 18 - commi primo e secondo si - considerano conferite con la stessa data, e gli assegni dei nuovi gradi decorrono dal giorno della formazione dei ruoli generali, giusta l'art. 20. Qualora dal collocamento in ruolo, a norma del presente articolo, risultino eccedenze di personale in determinati gradi, compensate da vacanze in gradi inferiori, gli impiegati in eccedenza possono essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianita' rispettiva e il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.