Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1533 Art. 3
Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni dei Comuni interessati provvederanno di accordo al regolamento delle rispettive attivita' e passivita'. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione di detti Comuni. In difetto o in caso di dissenso provvedera' il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.