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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 116

TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.

Van krachtOfficiële tekst

Quando un giovane e' ammesso nel convitto, la famiglia, assume l'obbligo per l'intera retta e quota fissa fino al 30 settembre successivo; il pagamento tanto della retta quanto della quota fissa deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali anticipate, la prima delle quali e' versata, il 1° ottore, e le altre successivamente il 1° febbraio e il 1° giugno. L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolastico seguente, se la famiglia non abbia dato la disdetta, per iscritto, entro il mese di agosto.