Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 4
TITOLO I. Del patrimonio e dell'amministrazione dei Convitti nazionali Capo I. Del patrimonio e dell'esercizio finanziario.
L'efficacia legale dei contratti pei quali e' prescritta l'approvazione della Giunta per l'istruzione media s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finche' non siano approvati, non vincolano il Convitto nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente. Potra' aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.