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Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 · Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 — Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 13

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Il decreto, con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, e' comunicato all'interessato a mezzo del podesta' del Comune di residenza. Ove non sia possibile comunicare il decreto alla persona dell'interessato, la comunicazione e' fatta ad una persona di famiglia o addetta alla casa di lui o al suo servizio, che sia capace di riceverla. Nei casi di pensioni miste, il decreto e' inoltre notificato agli enti interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Per gli Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto e' comunicato in via amministrativa alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta. I provvedimenti sul riscatto dei servizi, adottati durante la carriera dell'impiegato, sono comunicati all'interessato dalla propria Amministrazione.