Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 2
§ I. Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.
Alla Regia universita' di Roma, sono assegnati: a) i professori di ruolo e personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di ingegneria nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano; b) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore d'ingegneria alla data 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale; c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori; d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprieta' del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.