Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 6
CAPO I. Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione professionale per ciechi.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento per le scuole e l'istituto di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del precedente art. 1. Con decreto Ministeriale saranno approvate le speciali lavorazioni, i programmi e gli orari di insegnamento relativi alle scuole e istituto di cui sopra. I programmi di insegnamento dei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, dei corsi speciali per ciechi-sordomuti, dei corsi per maestranze, dei corsi speciali, di cui al n. 8 del precedente art. 1, e dei corsi preparatori, di cui al precedente art. 4, saranno proposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale dalla direzione delle singole scuole, tenuto conto delle condizioni degli alunni e delle particolari esigenze di ciascuna scuola.