Decreto 2 agosto 1995, n. 413 ст. 3Supporto tecnico
Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
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1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato.
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3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.
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4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 .
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