Decreto 6 agosto 1992, n. 574 ст. 13Canone e spese
1. Il canone mensile per vano convenzionale dovuto dai concessionari degli alloggi di servizio in temporanea concessione e' determinato secondo l'apposito decreto interministeriale emanato a norma dell' art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , ed in analogia a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831.
2. I canoni determinati a norma del precedente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale ivi previsto.
3. I concessionari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all' art. 8, comma 1, della legge n. 831 del 1986 , in quanto applicabili, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente.
4. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, sono a carico dell'amministrazione.
Note all'art. 13: - Per il testo dell' art. 9 del D.L. n. 387/1987 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell' art. 7 della legge n. 831/1986 si veda in nota alle premesse.