Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 ст. 15Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori
A decorrere dal 1 febbraio 1981, ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni e integrazioni, il periodo di servizio prestato alla data del 31 gennaio 1981 e' riconosciuto: a) per i primi trenta anni di servizio, nel livello retributivo 6° e 4°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori; b) per gli anni eccedenti il trentesimo anno di servizio, nel livello retributivo 7° e 5°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. Per il suddetto personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , aveva un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, si considera, ai fini dell'indennita' di cui al precedente comma, il livello retributivo immediatamente superiore, al maturare del trentesimo anno di servizio e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980. L'eventuale servizio prestato dall'ufficiale giudiziario nelle qualifiche di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore e' valutato, ai fini dell'indennita' integrativa di cui al primo comma, con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 2 per il servizio reso in carriere inferiori. Con i medesimi criteri si computa il servizio di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato. Le disposizioni del precedente comma si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori.