Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 ст. 18Decorrenze dei benefici economici
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sara' corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall' art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312 . I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera. Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718 , risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del piu' elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo e' effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata per l'ulteriore progressione economica.
Ссылается на
- Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 ст. 1
- Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 ст. 2
- Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 ст. 24