Decreto del presidente della repubblica 28 luglio 2000, n. 3 ст. 21Programmi regionali
Capo III Agevolazioni per i programmi regionali per i corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi alle regioni.
1. Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, un programma per la promozione ed il coordinamento delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, della legge, diretto a:
a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile;
c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.
2. Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo delle spese complessivamente previsto.
3. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11 e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 13 gennaio 2006 (in G.U. 23/01/2006, n. 18) che "Il termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 , e' prorogato al 15 febbraio 2006".